Successione: tassati c/c, stipendi maturati e quote versate come socio su libretto


Si dichiarano interamente in successione conti correnti intestati unicamente al de cuius, stipendi maturati e quote versate come socio su libretto, seppur tra i coniugi vige il regime di comunione legale dei beni, salva la dimostrazione dei presupposti per applicare la comunione legale differita (Agenzia delle entrate – Risposta 01 agosto 2022, n. 398).

Il contribuente dichiara che in data 5 giugno 2021 è deceduto il coniuge in regime di comunione legale dei beni, con conseguente apertura della successione, nella quale rientrano i seguenti beni di titolarità del de cuius:
– c/c n. radicato presso la banca;
– stipendi maturati ed indennità per ferie e permessi non goduti non riscossi ;
– quote versate come socio prestatore sul libretto, produttive di interessi.
Al riguardo, l’istante chiede di sapere se rientri in successione “il valore corrispondente al 50% dei beni sopra indicati”.
Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 162 del codice civile, è costituito dalla comunione dei beni che implica prevalentemente la contitolarità e cogestione dei beni acquistati, anche separatamente, in costanza di matrimonio e le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze.
Con riguardo alla fattispecie del conto corrente intestato al solo de cuius in regime di comunione legale del beni, nella circolare n. 53 del 6 dicembre 1989 è stato precisato che non può ritenersi facente parte della comunione legale e, conseguentemente, cadere in successione, soltanto la metà della somma depositata in conto corrente (cioè la quota corrispondente al 50% del saldo del conto corrente esistente alla data della morte del coniuge intestatario), ma l’intero importo del conto corrente.
La tesi secondo cui anche i diritti di credito derivanti da deposito bancario formerebbero oggetto della comunione legale c.d. “de residuo” – e quindi già nella titolarità al 50% del coniuge superstite iure proprio – si fonda sul presupposto che le somme di cui trattasi siano riferibili specificamente ed esclusivamente a frutti di beni personali o a proventi dell’attività separata di uno dei coniugi, che si trovino ad essere non consumati al momento dello scioglimento della comunione (per effetto del decesso del coniuge).
La stessa circolare precisa che “fino a dimostrazione contraria (la quale, peraltro, ben difficilmente potrebbe presentare i requisiti di certezza idonei) non possa superarsi l’apparenza della situazione giuridica creata con l’intestazione del deposito ad uno solo dei coniugi”.
Non appare in contrasto con tali conclusioni quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4393 del 2011 relativa alla possibilità di ricondurre nella comunione ai sensi dell’articolo 177 del c.c. anche i crediti.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno statuito che anche il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato, in regime di comunione legale dei beni, soltanto ad uno dei coniugi, e nel quale siano affluiti proventi dell’attività svolta dallo stesso, deve considerarsi facente parte della comunione legale dei beni al momento del decesso dell’intestatario stesso, con la precisazione che “lo scioglimento attribuisce al coniuge superstite il diritto al riconoscimento di una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, persino anche nelle ipotesi in cui essi fossero stati esclusivi del coniuge defunto”.
L’Agenzia ritiene, quindi, che debba costituire oggetto di dichiarazione ai fini dell’imposta di successione l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al de cuius, fatta salva la dimostrazione da parte del contribuente che sussistono i presupposti per applicare il regime della comunione legale differita.
Analoghe considerazioni valgono anche per il libretto.
Per quanto riguarda, infine, le somme e i valori maturati dal de cuius, ma non ancora liquidati al momento decesso (quali quelli indicati in istanza come stipendi maturati ed indennità per ferie e permessi non goduti e non riscossi dal de cuius) si ritiene che anch’essi sono da ricomprendere fra i beni caduti in successione e, come tali, da ricomprendere nell’attivo ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Per le suesposte considerazioni, tali somme potrebbero confluire nella comunione “de residuo” in quanto non consumati.


CCNL Chimica – Industria: modifiche del nuovo CCNL

Concordato la stesura completa e definitiva del CCNL Chimica – Indutria

La Circolare di Federchimica ha evidenziato le modifiche più rilevanti e, al fine di semplificare la distribuzione delle copie del CCNL, è stato convenuto che la copia del CCNL, una volta disponibile secondo le modalità definite dalle Parti, andrà obbligatoriamente distribuita a tutti i lavoratori in forza e non più a quelli presenti ad una certa data indicata nel contratto. E’ stato, inoltre, riportato il mese in cui effettuare la trattenuta del contributo per il rinnovo contrattuale (marzo 2023), concordato tra le Parti firmatarie in occasione della stesura contrattuale.

Possibile posticipo decorrenze e Clausola di salvaguardia e successivo rinnovo


In merito all’aumento del Trattamento Economico Minimo, è stata confermata la possibilità di posticipare con accordo aziendale le decorrenze degli incrementi del TEM stabilite in sede di Accordo di rinnovo, entro i limiti già definiti dalla norma contrattuale previgente


Nello stesso articolo, le previsioni relative alla clausola di salvaguardia e alla negoziazione per il successivo rinnovo sono state adeguate alle soluzioni trovate con l’Accordo del 13 giugno in merito allo spostamento di quote dell’EDR sul TEM. In questo senso è stato concordato che, a seguito delle valutazioni sull’andamento settoriale e inflattivo, l’EDR possa essere oggetto di “variazione”, quindi non solo incrementato ma anche diminuito. La stessa variazione è stata prevista nelle analoghe previsioni per i settori Abrasivi, Lubrificanti e GPL.

Trattamento economico durante l’assenza per malattia


Inserito il chiarimento secondo cui i giorni di assenza giustificati dal certificato medico si intendono riferiti all’intera prestazione lavorativa programmata. Tale indicazione è finalizzata a precisare che il certificato medico attestante 1 giorno di malattia sarà ritenuto idoneo a coprire l’intera assenza dal lavoro a cavallo di due giorni di calendario (come in occasione di lavoro notturno o turno notturno).


Relativamente al trattamento economico durante l’assenza, a fronte della scelta, effettuata con l’Accordo di rinnovo del 13 giugno, di ridurre i giorni di ricovero dopo i quali il trattamento economico ricomincia ex novo è stato chiarito che tale trattamento ricomincerà dal 15° giorno di ricovero.

Diversificazione della modalità e della durata dell’orario annuo


Tra le soluzioni offerte alla contrattazione aziendale in tema di invecchiamento attivo, accanto alla diversificazione della modalità e della durata della prestazione lavorativa, si è espressamente aggiunta anche la possibilità di ricorrere alla mobilità interna.

Elemento Perequativo


Nell’articolo contrattuale dedicato al Premio mensile da riconoscersi a titolo di Elemento Perequativo è stata inserita la precisazione che il Premio debba essere erogato per il numero di mensilità previste dal CCNL. Con tale precisazione le Parti non hanno inteso entrare nel merito del riconoscimento di tale voce economica con le ulteriori mensilità aggiuntive previste a livello aziendale e alle cui previsioni si dovrà continuare a fare esclusivo riferimento per determinare le voci che le compongono.

Mantenimento iscrizione a FASCHIM in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante da accordi aziendali


Al fine di agevolare la definizione di accordi di risoluzione consensuale e contemporaneamente di promuovere ulteriormente l’adesione al Fondo, le Parti hanno esteso la possibilità di concordare a livello aziendale il mantenimento dell’iscrizione a FASCHIM, nei limiti già definiti nella norma contrattuale, a tutte le ipotesi di risoluzione consensuale derivante da accordi aziendali di esodo previsti dalle norme vigenti.

Rottamazione, Saldo e Stralcio: entro 8 agosto pagamento rate 2021


01/8/2022 Il termine, stabilito dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022), è fissato al 31 luglio 2022 ma, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il prossimo 8 agosto. (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – Comunicato 29 luglio 2022)

Il decreto in oggetto ha definito nuovi termini per mettersi in regola con i versamenti della definizione agevolata delle cartelle con la possibilità, per i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate in scadenza negli anni 2019 e 2020, di avvalersi, per le rate che erano previste nel 2021, di questa nuova scadenza e mantenere le agevolazioni previste.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2021 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la “Rottamazione-ter”; marzo e luglio per il “Saldo e stralcio”) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e Prenota”. Infine è possibile effettuare il versamento delle rate mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Chi non è più in possesso dei bollettini per effettuare il pagamento può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate alla definizione agevolata dove sono presenti anche tutte le informazioni utili. Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia dei bollettini all’indirizzo email indicato.
Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricarli direttamente e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.
La Legge n. 25/2022 ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della definizione agevolata previste nel 2022, con la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il prossimo 30 novembre.

Istruzioni per la raccolta adesioni al Fondo Fonchim

Fornite dal Fondo di pensione complementare del settore chimico- farmaceutico (Fonchim), le nuove istruzioni in fase di raccolta adesioni al Fondo.

Con circolare n. 2/2022 del Fondo pensione complementare Fonchim è stato chiarito che il “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, emanato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, prevede che prima dell’adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall’interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all’interessato la Scheda “I costi”, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.
Inoltre, il Regolamento prevede che le forme pensionistiche complementari nella raccolta delle adesioni acquisiscano, con riferimento agli aderenti già iscritti ad altra forma pensionistica complementare, copia della Scheda “I costi”, contenuta nella Parte I, Le Informazioni chiave per l’aderente della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, sottoscritta dall’interessato su ogni pagina.
Per tutte le adesioni che perverranno al Fondo dal prossimo mese di settembre, e solo nel caso in cui il neo aderente sia già iscritto ad altra forma pensionistica complementare, unitamente al “Modulo di Adesione a Fonchim” compilato e sottoscritto in originale dovrà essere inviato anche l’originale della Scheda “I costi” della forma pensionistica di appartenenza sottoscritta dall’interessato in ogni pagina. La documentazione di adesione deve pervenire a Fonchim, in originale a mezzo posta, entro il termine massimo del giorno 15 del mese successivo alla sottoscrizione.