La lavoratrice rifiuta di sottoporsi a visita medica: il licenziamento è legittimo


8 set 2022 Il duplice rifiuto della lavoratrice di sottoporsi alla visita medica prevista ex lege, volto a contrastare l’asserito illegittimo demansionamento, è illegittimo e giustifica, pertanto, il licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26199).


Una lavoratrice impugnava il licenziamento irrogato dalla s.p.a. di cui era stata dipendente con mansioni di impiegata amministrativa livello 4°.
Il recesso era stato adottato per giusta causa con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare in cui le era stato ascritto di essersi rifiutata in due giornate di effettuare la visita medica prevista in caso di cambio di mansioni.
La Corte territoriale rigettava l’impugnativa, rilevando che il duplice rifiuto opposto dalla lavoratrice di sottoporsi a visita medica configurava una grave insubordinazione, in quanto tale sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, rientrando tra i doveri previsti ex D. Lgs. n. 81/08 del dipendente, quello di sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente;
i giudici di appello respingevano, in particolare, la tesi della lavoratrice secondo cui il proprio rifiuto era volto a contrastare un illegittimo demansionamento, trattandosi di visita medica prevista per legge il cui esito non avrebbe pregiudicato le possibili difese sia in ordine al cambiamento di mansioni sia in prospettiva di un eventuale licenziamento paventato a seguito di un giudizio medico di inidoneità.
Per la cassazione della decisione di secondo grado ha proposto ricorso la lavoratrice.


Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso, affermando che, nel caso sottoposto ad esame, le visite mediche disposte erano preventive e prodromiche all’assegnazione delle nuove mansioni e l’omissione delle stesse avrebbe costituito, dunque, un colposo e grave inadempimento di parte datoriale.
Pertanto, a seguito della contestazione della lavoratrice, era stata disposta una nuova visita, senza che fossero espletate le diverse e nuove mansioni; anche a tale visita la lavoratrice non si era, però, sottoposta.
Tale reazione della dipendente, come rilevato dalla Corte, non è assolutamente giustificabile ai sensi dell’art. 1460 c.c., norma sull’eccezione di inadempimento, perché, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.


La norma invocata dalla dipendente, invece, è applicabile solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o in ipotesi di gravità della condotta tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo: ipotesi, queste, escluse dalla Corte di merito con un accertamento in fatto, esente dal vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.


Prestazioni sanitarie dell’ EBM Salute: Accesso esclusivamente online

Dal 1° settembre 2022 le Lavoratrici ed i Lavoratori metalmeccanici dovranno accedere alla sezione UniSalute solo ed unicamente tramite l’Area Riservata EBM Salute.

Dal  1° settembre 2022, solo tramite l’Area Riservata EBM Salute.si potrà usufruire dei servizi online di UniSalute, prenotazioni visite ed esami, richieste rimborsi delle prestazioni sanitarie effettuate, consultazione estratto conto e verifiche sullo stato di lavorazione delle richieste di rimborso, visualizzazione agenda con i prossimi appuntamenti, per modificarli o disdirli.


Pertanto, le Lavoratrici ed i Lavoratori, che non l’avessero ancora fatto, devono effettuare la registrazione all’Area Riservata EBM Salute, seguendo le istruzioni del Manuale di Registrazione Lavoratore disponibile in Italiano, Inglese, Francese nella sezione Documenti>Manuale Operativo.


Inoltre, in aggiunta ai servizi online, è comunque  possibile contattare il Numero Verde delle Centrale Operativa UniSalute 800 009674 e utilizzare l’App UniSalute Up, scaricabile gratuitamente dai principali store.


Dall’Area Riservata EBM Salute è inoltre possibile inserire i Familiari Fiscalmente a Carico (il coniuge, compreso il convivente di fatto di cui alla legge 76/2016, ed i figli, naturali o adottivi, risultanti dallo stato di famiglia) e/o gestire l’elenco dei Familiari, già precedentemente registrati nel Portale UniSalute, direttamente online dalla sezione UniSalute dell’Area Riservata EBM Salute come da istruzioni disponibili nella sezione Piano Sanitario del sito e consultabili al seguente link in Italiano, Inglese e Francese.


I Familiari non fiscalmente a carico per i quali è stata attivata la Polizza per tutto il 2022, per usufruire dei servizi online, dovranno accedere all’Area Riservata EBM Salute della Lavoratrice o del Lavoratore titolari della Polizza. In alternativa potranno comunque effettuare le prenotazioni delle prestazioni telefonicamente tramite Numero Verde dedicato 800 009674 o tramite l’App UniSalute.


Sempre tramite l’Area Riservata EBM Salute le Lavoratrici ed i Lavoratori potranno inoltre monitorare, mese per mese, lo stato della copertura della propria Polizza Sanitaria.


In caso di irregolarità dovranno contattare l’Azienda che potrà chiedere supporto al Fondo EBM Salute utilizzando il Modulo Richiesta Informazioni presente nella sezione Contatti del sito per richiedere istruzioni per la regolarizzazione della posizione contributiva e la riattivazione delle coperture delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Cassa Edile Prato: i contributi in vigore dall’1/7/2022



Si riporta il prospetto dei contributi da versarer alla Cassa Edile Pratese in vigore dal 1° Luglio 2022


Aliquote dall’1/7/2022































































Denominazione

A Carico Impresa

A Carico Operaio

Totale

Contributo art. 37 CCNL 1,875% 0,375% 2,250%
Contributo Fondo Sanitario Nazionale 0,600% / / 0,600%
Contributo vestiario   / / 0,000%
Contributo FNAPE 3,610% / / 3,610%
Quote territoriali di adesione contrattuale 0,430% 0,430% 0,860%
Quote nazionali di adesione contrattuale 0,220% 0,220% 0,440%
Contributo F.S.C. di Prato 1,000% / / 1,000%
Contributo Fondo nazionale prepensionamenti 0,200% / / 0,200%
Contributo Fondo incentivo all’occupazione 0,100% / / 0,100%
Totale per aziende con RLS 8,035% 1,025% 9,060%
Contributo Fondo RLST 0,100% / / 0,100%
Totale per aziende senza RLS 8,135% 1,025% 9,160%

INAIL: precisazioni sulla sospensione dei versamenti premi per le federazioni sportive


L’Inail ha fornisce chiarimenti in ordine alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (Nota 6 settembre 2022, n. 8159).

L’Inail, con la circolare 27 luglio 2022 n. 30, ha fornito indicazioni operative relative alla sospensione dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Al fine di consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione dei premi, sono disponibili dal 1° settembre 2022 e fino al 30 settembre 2022 compreso i servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.
Dal 1° ottobre prossimo, tali adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
Coloro che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti devono effettuare il pagamento degli importi sospesi in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”: – 999256 per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.