Assegno di inclusione: le istruzioni per il rinnovo

Fornite le indicazioni per i servizi sociali per la gestione delle richieste provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 19 agosto 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica di aver fornito, mediante la recente nota n.10558/2025, alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’Assegno di inclusione (ADI) tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.

Nella nota vengono fornite indicazioni sulle modalità per la richiesta di rinnovo e sulla sottoscrizione dei Patti di attivazione digitale del nucleo, come previsto nel messaggio INPS n. 2052/2025. Vengono inoltre approfondite le modalità e tempistiche sia relative al primo incontro, successivo all’accoglimento della domanda di rinnovo, sia in relazione alla certificazione di svantaggio.

La nota inoltre sintetizza le nuove funzionalità di GePI, già rilasciate o in via di rilascio, predisposte per permettere agli operatori di individuare e gestire facilmente le domande di rinnovo dei nuclei familiari che hanno già in carico e le eventuali variazioni delle loro condizioni.

Inoltre, la nota rammenta che il D.L. n. 92/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2025, ha previsto all’articolo 10-ter l’erogazione, in via eccezionale per il 2025, di un contributo straordinario aggiuntivo, finalizzato a garantire continuità nell’erogazione del beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente, riconosciuto ai nuclei beneficiari dell’ADI interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione di 18 mesi.

ADI: pagamento del contributo straordinario aggiuntivo

L’INPS rende noti i termini di pagamento del contributo straordinario aggiuntivo relativamente alle domande di rinnovo dell’Assegno di inclusione presentate successivamente al mese di luglio 2025 (INPS, messaggio 8 agosto 2025, n. 2458).

L’articolo 10-ter, comma 1, del D.L. n. 92/2025, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 113/2025 a decorrere dal 6 agosto 2025, riconosce in via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione.

 

Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta, dunque, un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro.

Ove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione e comunque entro il mese di dicembre.

 

Come precisato nel messaggio n. 2052/2025, per le domande di rinnovo presentate nel mese di luglio 2025, in caso di esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti sono stati disposti dal 14
agosto 2025.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, rende noto che, per le domande di rinnovo presentate successivamente al mese di luglio 2025, il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell’ADI e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2025.

 

All’interno del gestionale della prestazione ADI, il contributo straordinario aggiuntivo sarà identificato con la seguente motivazione: “Contributo straordinario aggiuntivo ai sensi dell’art. 10-ter del DL n. 92/2025”.

CIPL Edilizia Artigianato Parma: siglata l’ipotesi di accordo



Il contratto integrativo decorre dal 1° agosto 2025 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026


Le Parti sociali Confartigianato Imprese Parma, CNA, Fillea-Cgil, Filca.Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto, in data 4 luglio 2025, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto provinciale che interessa i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini, nel territorio della provincia di Parma. 


Gli istituti dei trasporti, trasferta e reperibilità mantengono immutata la propria struttura, essendo stati aggiornati solo gli importi risalenti al 2017.


Trasferta operai


Dal 1° ottobre 2025 all’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 4  km dai confini territoriali del comune di assunzione viene corrisposta (insieme al rimborso di eventuali spese vive necessarie e documentate inerenti lo spostamento e, nel caso di utilizzo del proprio mezzo, il rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI) un’indennità giornaliera a titolo di diaria che parte da una misura pari a 8,75 euro giornalieri per distanze da 4,1 a 15 km fino a 15,75 euro giornalieri per distanze da 81 a 120 km.


Trasporto


Ai lavoratori che risiedono oltre 5 km dal luogo di lavoro viene corrisposta un’indennità giornaliera a titolo di concorso nelle spese di trasporto stabilita nelle seguenti misure:


1,99 euro giornalieri fino a 20 km;


4,23 euro giornalieri oltre 20 km.


Reperibilità



















Compenso giornaliero Compenso settimanale
16 ore (giorno lavorato) 24 ore (giorno libero) 24 ore festive 6 giorni 6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
7,70 euro 12,10 euro 16,50 euro 46,20 euro 55,00 euro 77,00 euro

Mensa


Le imprese sono tenute a mettere a disposizione dei propri dipendenti un pasto caldo composto da primo piatto, secondo piatto con contorno e pane e una bevanda non alcoolica utilizzando i servizi di imprese specializzate in ristorazione aziendale operanti nella provincia di Parma, con le quali si è stipulata apposita convenzione. 


Il prezzo del pasto convenzionato è attualmente pari a 12,20 euro e viene ripartito in ragione di 1/3 a carico dei lavoratori e 2/3 a carico dell’impresa. 


In presenza di condizioni di difficoltà organizzative o logistiche, le imprese possono mettere a disposizione dei propri dipendenti appositi buoni pasto emessi da società di gestione regolarmente abilitate, il cui valore non può superare la somma di 2/3 del presso del pasto convenzionato praticato dalle principali imprese del settore (pari a 8,00 euro) aumentato di un costo aggiuntivo a carico dell’impresa di 4,20 euro, portando pertanto il valore complessivo del buono pasto giornaliero, alternativo alla mensa, ad un valore di 12,20 euro.


CCNL Consorzi di Bonifica: sciolta la riserva posta all’ipotesi di accordo di rinnovo



Le Parti hanno diffuso le tabelle retributive per i dipendenti di settore


Il 21 luglio 2025 le Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi Uil hanno comunicato l’approvazione dell’ipotesi di accordo siglata il 21 maggio 2025, per il rinnovo del contratto che interessa i dipendenti da Consorzi di bonifica. 


Per mezzo della stessa comunicazione, le OO.SS. hanno diffuso i nuovi importi delle retribuzioni, in considerazione degli aumenti retributivi previsti dal citato accordo in 2 tranches (rispettivamente pari al 3,0% da luglio 2025 e al 2,2% da gennaio 2026).


Si segnala che, a seguito di un errore di impostazione di calcolo contenuto nella precedente comunicazione di ratifica, SNEBI ha comunicato con circolare del 28 luglio 2025 le  corrette retribuzioni orarie degli operai avventizi della bonifica e del miglioramento fondiario (relativamente agli operai specializzati). 


Minimi per i dipendenti in servizio dal 15 luglio 2000



























































































































































AREA PAR. Aumenti 1.7.2025 Minimi 1.7.2025 Aumenti 1.1.2026 Minimi 1.1.2026 
D 100 43,44 1501,35 32,81 1534,16
104 45,18 1561,40 34,13 1595,53
107 46,48 1606,45 35,11 1641,56
115 49,96 1726,55 37,74 1764,28
116 50,39 1741,56 38,06 1779,63
112 48,66 1681,53 36,75 1718,28
C 127 55,17 1906,71 41,67 1948,39
118 51,26 1771,60 38,72 1810,32
B ex 5/1 132 57,35 1981,79 43,31 2025,10
B ex 5/2 128 55,61 1921,73 42,00 1963,73
B ex 4/1 132 57,35 1981,79 43,31 2025,10
B ex 4/2 128 55,61 1921,73 42,00 1963,73
 

A

157 68,21 2357,13 51,52 2408,64
134 58,21 2011,82 43,97 2055,79
159 69,07 2387,15 52,17 2439,32
135 58,65 2026,83 44,30 2071,13
184 79,94 2762,49 60,38 2822,87
170 73,85 2552,30 55,78 2608,08
160 69,51 2402,17 52,50 2454,67
 

 


Q


 

185 80,37 2777,50 60,71 2838,21
162 70,38 2432,19 53,16 2485,35
187 81,24 2807,53 61,36 2868,89
164 71,25 2462,22 53,82 2516,03

Minimi per i dipendenti in servizio al 15 luglio 2000



























































































































































AREA PAR. Aumenti 1.7.2025 Minimi 1.7.2025 Aumenti 1.1.2026 Minimi 1.1.2026 
D 100 43,44 1480,27 32,81 1513,09
104 45,18 1539,48 34,13 1573,61
107 46,48 1583,89 35,11 1619,00
115 49,96 1702,31 37,74 1740,05
116 50,39 1717,11 38,06 1755,18
112 48,66 1657,92 36,75 1694,67
C 127 55,17 1879,94 41,67 1921,62
118 51,26 1746,73 38,72 1785,45
B ex 5/1 132 57,35 1953,95 43,31 1997,27
B ex 5/2 128 55,61 1894,75 42,00 1936,75
B ex 4/1 132 57,35 1953,95 43,31 1997,27
B ex 4/2 128 55,61 1894,75 42,00 1936,75
 

A

157 68,21 2324,02 51,52 2375,54
134 58,21 1983,57 43,97 2027,54
159 69,07 2353,63 52,17 2405,80
135 58,65 1998,36 44,30 2042,66
184 79,94 2723,69 60,38 2784,07
170 73,85 2516,46 55,78 2572,24
160 69,51 2368,44 52,50 2420,94
 

 


Q


 

185 80,37 2738,51 60,71 2799,21
162 70,38 2398,04 53,16 2451,20
187 81,24 2768,11 61,36 2829,47
164 71,25 2427,65 53,82 2481,46

Retribuzioni orarie dal 1° luglio 2025 – Operai Avventizi
































Livello Minimi 3° elemento Totale
Operaio comune par. 100 9,12 2,78 11,90
Operaio comune par. 104 9,48 2,88 12,36
Operaio qualificato 9,76 2,97 12,73
Operaio specializzato 10,58 3,22 13,80
Operaio Par. 118 10,76 3,27 14,03

Retribuzioni orarie dal 1° gennaio 2026 – Operai Avventizi
































Livello Minimi 3° elemento Totale
Operaio comune par. 100 9,32 2,84 12,16
Operaio comune par. 104 9,69 2,95 12,64
Operaio qualificato 9,97 3,03 13,00
Operaio specializzato 10,81 3,29 14,10
Operaio Par. 118 10,99 3,34 14,33