Italia Economia Sociale: dal 13 ottobre si può richiedere l’incentivo


L’incentivo del Ministero dello sviluppo economico rivolto alle imprese che svolgono attività di utilità sociale e di interesse generale riparte il 13 ottobre e si estende anche alle imprese creativo culturali.


(Invitalia – comunicato 12 ottobre 2022)

Le domande andranno presentate dalle ore 12.00 del 13 ottobre 2022 esclusivamente via PEC al Mise all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it sulla base della modulistica disponibile online.
Invitalia curerà sia il servizio di accompagnamento alla presentazione delle domande sia la valutazione dei progetti che avverrà in 60 giorni.
Per presentare la domanda e accedere ai fondi pubblici è necessaria la delibera di finanziamento da parte di una delle banche convenzionate con ABI – MISE – CDP, che attesti la capacità economico-finanziaria dell’impresa.
L’incentivo è attivo in tutta Italia e sostiene gli investimenti che hanno uno dei seguenti obiettivi:
– incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati
– inclusione sociale di persone vulnerabili
– valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, rigenerazione urbana e turismo sostenibile, nonché sostenibilità ambientale dell’attività di impresa
– salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio
In questa nuova fase la misura amplierà il proprio ambito di applicazione e tra le principali novità si segnalano:
– l’inclusione tra i soggetti beneficiari delle imprese sociali in qualsiasi forma costituite e delle imprese culturali e creative costituite in forma societaria
– la riduzione da 200.000 a 100.000 euro dell’importo minimo dei progetti finanziabili
– la concessione delle agevolazioni ai sensi del regolamento GBER, invece del regolamento de minimis
– il riconoscimento per tutti i progetti agevolati di un contributo a fondo perduto di importo compreso tra il 5% e il 20% delle spese ammissibili.


ASD: revoca agevolazione


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12 ottobre 2022 n. 29800 si è espressa sulla revoca delle agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro in presenza del carattere commerciale dell’attività esercitata (Corte di cassazione – Ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29800).

L’esenzione d’imposta, prevista dall’art. 148, D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dalla veste giuridica assunta dall’associazione, che costituisce un elemento formale, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.
E d’altronde le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che esse si conformino concretamente alle clausole riguardanti la vita associativa, che siano inserite nell’atto costitutivo o nello statuto.


Non è determinante dunque il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pur è d’obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta.


Quello che invece rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative.


Bonus edilizi: codice 8114 per la tardiva comunicazione


In materie di bonus edilizi, fornite istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (Agenzia delle entrate – Risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58/E).

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. Tale comunicazione, per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (Agenzia delle entrate – Provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022).
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022.
Inoltre, lo stesso articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede, al comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.
In presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente ai termini di cui sopra, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis (circolare n. 33 del 6 ottobre 2022).
A tal fine, tra l’altro, è necessario effettuare il versamento della misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
   * nel campo “tipo”, la lettera “R”;
   * nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
   * nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
   * nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.


Bonus fonti rinnovabili: definite le modalità di richiesta


Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del tax credit relativo alle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Agenzia Entrate – provvedimento 11 ottobre 2022 n. 382045).

L’Istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Istanza è inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023. Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.


Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.