Bonus dipendenti con mobilità internazionale e tassazione IRPEF

È stata pubblicata la risposta n. 199/2025 dell’Agenzia delle entrate relativa alla tassazione dei bonus corrisposti ai dipendenti e agli obblighi di sostituzione d’imposta.

Una società di diritto tedesco con stabile organizzazione in Italia, parte di un gruppo multinazionale, ha ammesso alcuni dipendenti, ritenuti strategicamente importanti, a un piano di incentivazione (Long Term Cash Bonus Plan), in base al quale hanno ricevuto un premio a febbraio 2024.
Il bonus rappresenta il diritto a ricevere pagamenti in denaro dopo ogni “Vesting period” negli importi stabiliti dal contratto di premio.
Lo scopo del premio è motivare e incentivare la performance dei dipendenti, ed è subordinato al mantenimento del rapporto lavorativo con una società del gruppo fino al termine del “Vesting Period”.
Il quesito si concentra, in particolare, sul caso di un dipendente interessato da mobilità internazionale che ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito durante il “Vesting Period”. A dicembre 2023, ha interrotto il rapporto con la società britannica per iniziare un nuovo rapporto di lavoro in Italia presso la stabile organizzazione dell’Istante. Dal 2024, il dipendente è fiscalmente residente in Italia.
L’Istante ha specificato che:

  • a febbraio 2024, il dipendente ha ricevuto e tassato nel suo cedolino italiano un bonus maturato nel triennio 2021-2022-2023. Tale bonus era già stato tassato tramite cedolino inglese, poiché l’entità pagatrice era la società britannica. L’Istante considera l’attività lavorativa prestata nel Regno Unito come Paese di produzione del reddito per questo bonus. Il sostituto d’imposta italiano ha operato le ritenute fiscali sull’intero ammontare del bonus di esclusiva competenza britannica;

  • a febbraio 2025, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2022-2023-2024, di competenza britannica per due terzi;

  • a febbraio 2026, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2023-2024-2025, di competenza britannica per un terzo;

  • a febbraio 2027, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2024-2025-2026, di esclusiva competenza italiana.

Pertanto, l’Istante ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile a questi Bonus, sugli obblighi di sostituto d’imposta della propria stabile organizzazione e sugli eventuali obblighi dichiarativi del dipendente.

 

Il parere dell’Agenzia delle entrate rettifica una precedente risposta (n. 81/2025).
L’articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che i soggetti residenti in Italia sono assoggettati a imposizione sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia.
L’articolo 51 del TUIR stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, che include tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi i premi in denaro da piani di incentivazione, la cui tassazione avviene nel periodo d’imposta della relativa percezione.

 

Dato che il dipendente risulta fiscalmente residente in Italia nei periodi d’imposta in cui i bonus sono stati e saranno erogati, tali emolumenti devono essere assoggettati a imposizione in Italia secondo la normativa interna.

 

Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri
L’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito prevede che, in generale, le remunerazioni sono imponibili solo nello Stato di residenza, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente, nel qual caso sono imponibili anche in quest’altro Stato.
Il Commentario all’articolo 15 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), chiarisce che la condizione per l’imposizione nello Stato della fonte è soddisfatta quando le remunerazioni derivano dallo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente in tale Stato, indipendentemente dal momento in cui il reddito viene pagato. È essenziale identificare la causa reale della retribuzione e la sua connessione all’attività lavorativa svolta in un determinato Stato.

Pertanto, i premi in denaro maturati per attività lavorativa svolta in uno Stato contraente in periodi d’imposta precedenti, ma erogati quando il dipendente è residente nell’altro Stato, devono essere assoggettati a imposizione sia dallo Stato di residenza al momento dell’erogazione, sia dallo Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa.
Spetterà allo Stato di residenza eliminare l’eventuale doppia imposizione.

Quindi, anche ai fini convenzionali, l’Italia, in quanto Stato della residenza, ha il diritto di tassare le remunerazioni riferite ai bonus percepiti dal dipendente nei periodi d’imposta in cui è residente in Italia. La stabile organizzazione italiana deve applicare la ritenuta sia sui bonus erogati dalla società estera, sia sui bonus corrisposti dalla stessa stabile organizzazione.

Sui redditi prodotti all’estero, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anaste: sottoscritto il rinnovo

Dal 1° agosto previsto un aumento di 85,00 euro al 4° livello

Il 29 luglio è stata sottoscritta da Anaste, dai sindacati autonomi Snalv/Confsal, Confsal e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl  Uiltucs-Uil l’intesa per il rinnovo del CCNL del personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

A livello economico sono previsti aumenti dal 1° agosto 2025 pari a 85,00 euro sul 4° livello da riparametrare sugli altri livelli ed un’indennità una tantum pari a 300,00 euro da erogare nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2025.

A livello normativo, invece le novità sono il pagamento al 100% dell’indennità di malattia e dell’infortunio e dell’astensione obbligatoria per maternità, l’aumento del periodo di comporto pari a 180 giorni nel triennio e maggiori tutele per i lavoratori fragili a cui non vengono conteggiate nel comporto le giornate di assenza.

CCNL Telecomunicazioni: ripresa la trattativa per il rinnovo contrattuale

I Sindacati chiedono adeguamenti normativi ed economici, tenendo conto dell’indice inflattivo

Nel corso dell’incontro tenutosi il 31 luglio scorso tra Asstel e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil si è riaperta la trattativa per il rinnovo contrattuale per i dipendenti impiegati nel settore delle telecomunicazioni. Il confronto è ripreso dopo una battuta d’arresto che ha visto 2 scioperi.

 

Dal punto di vista economico, le OO.SS. hanno chiesto un aumento economico in linea con gli andamenti inflattivi del triennio di riferimento. Dal punto di vista normativo, invece, è stata chiesta la modifica del periodo di prova per i contratti a tempo determinato fino a 15 giorni per i contratti inferiori a 6 mesi e di 30 giorni per i contratti tra 6 mesi e 1 anno. La parte datoriale deve ancora fornire risposte per quel che concerne la sanità integrativa universale, adeguamento della contribuzione al Fondo bilaterale di settore. È stato, invece, rispedito al mittente la parte relativa alla malattia breve. 

 

La prossima riunione è calendarizzata per il 29 settembre 2025, al fine di riprendere le trattative in plenaria e valutare le controproposte di Asstel e gli avanzamenti dei lavori della commissione trasformazione lavoro. 

Settore agricolo: gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite

Fornite indicazioni sulle istanze giudicate non dovute a seguito della riclassificazione dell’impresa o dei rapporti di lavoro (INPS; messaggio 1° agosto 2025, n. 2425).

L’INPS ha fornito indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente, dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli) e viceversa.

In particolare, la riclassificazione in commento riguarda le ipotesi di inesatte dichiarazioni da parte del datore di lavoro. In tale contesto, l’efficacia retroattiva del provvedimento assolve anche alla funzione di incentivare una più attenta collaborazione da parte dei datori di lavoro, favorendo il corretto e legittimo inquadramento previdenziale e contrastando eventuali condotte elusive.

Di conseguenza, il lavoratore, estraneo a tale procedimento amministrativo, non può subire effetti pregiudizievoli derivanti da condotte imputabili esclusivamente al datore di lavoro e a lui non note. Pertanto, fatti salvi i casi di dolo, nelle ipotesi di riclassificazione aziendale in altro settore, conseguente a dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, i lavoratori conservano il diritto alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione.

L’INPS, quindi, a parziale modifica della circolare n. 56/2020, precisa che, nelle ipotesi di riclassificazione del datore di lavoro da agricolo a non agricolo, i lavoratori interessati – se impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di disoccupazione per il settore non agricolo – non sono tenuti a restituire il trattamento già percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

Analogamente, nei casi di riclassificazione del datore di lavoro da non agricolo ad agricolo, i lavoratori interessati – laddove i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per il settore agricolo siano già scaduti – mantengono il diritto alle somme già percepite a titolo di indennità NASpI e l’eventuale indebito conseguente al riesame delle domande presentate prima della notifica del provvedimento di riclassificazione del rapporto di lavoro non deve essere notificato ai lavoratori interessati.

Restano, comunque, valide le indicazioni fornite con la citata circolare n. 56/2020 nel caso in cui, alla data di notifica del provvedimento di riclassificazione aziendale, non siano ancora spirati i termini per la presentazione di una domanda di disoccupazione per il nuovo settore di appartenenza.

In tali casi, al lavoratore che ne faccia domanda può essere riconosciuta la nuova prestazione (di NASpI o di disoccupazione agricola) con compensazione di quanto già eventualmente corrisposto in relazione all’ultima indennità di disoccupazione erogata con riferimento all’inquadramento errato.

Tale compensazione può essere effettuata al massimo a capienza dei nuovi importi con abbandono dell’eventuale residuo debito.

I ricorsi amministrativi riferiti a contestazioni degli indebiti già notificati e ancora pendenti, e per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento dell’indebito (ad esempio, con richiesta di rateizzazione), dovranno essere definiti in autotutela secondo le indicazioni fornite con il messaggio in commento.