Art bonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, pur non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV ex FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. Inoltre, ai sensi del principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta con il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463 deve intendersi sostitutiva di quella precedente. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 279).

L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, riconosce un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d’imposta in argomento spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi (cfr. circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023):

– sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra citati.

Con riferimento alla particolare fattispecie in esame, al fine di verificare l’applicabilità dell’Art bonus alle erogazioni liberali destinate a sostenere le attività dell’Istante, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura, il quale ha affermato che l’Istante per tutto il triennio 2022-2024, è stato ammesso al contributo per il settore ”centri di produzione” prime istanze triennali, ambito Musica, ex art. 21bis del D.M. 27 luglio 2017 come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021 e precedentemente, lo stesso è risultato ammesso a contributo a valere sul FNSV. Per il triennio 2025 2027, è risultato ammesso anche al contributo a valere sul FNSV per l’anno 2025 per il settore ”centri di produzione” organismo che può essere qualificato come naturale evoluzione delle società concertistiche nell’ambito musica, in quanto ospita e produce concerti, ex art. 22 del D.M. 23 dicembre 2024 e per il settore ”festival di musica” prime istanze triennali, ambito musica, ex art. 25 del D.M. 23 dicembre 2024.

A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate rappresenta che, ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, pur non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV ex FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. Inoltre, con riferimento al decreto ministeriale 27 luglio 2017, abrogato e sostituito dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, il Ministero della cultura ha chiarito che ai sensi del noto principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta deve intendersi sostitutiva di quella precedente.

Dunque, sulla scorta della complessiva attività svolta dall’Istante nel corso del tempo, potrebbe ritenersi che l’Associazione presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa nel settore dello spettacolo e rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quale destinatario di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus.

 

 

CCNL Laterizi Industria: siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto

Aumento in busta paga di 205,00 euro e maggiori tutele per i lavoratori del settore

Lo scorso 31 ottobre 2025 le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le controparti datoriali Confindustria Ceramica-Raggruppamento Laterizi e Assobeton hanno siglato il rinnovo del CCNL di settore, scaduto il 30 settembre 2025.

Nonostante la proposta di validità quadriennale dell’accordo, è stata mantenuta la vigenza triennale per garantire un aggiornamento più rapido dei termini contrattuali.

Al fine di fronteggiare l’inflazione e recuperare parte del potere d’acquisto perso nel triennio precedente, l’accordo prevede un aumento economico complessivo a regime di 205,00 euro che corrisponde ad un incremento percentuale del 14,7%.

Tale aumento sarà erogato in 4 tranches:

90,00 euro da ottobre 2025;

55,00 euro da luglio 2026;

55,00 euro da luglio 2027;

5,00 euro da luglio 2028.

L’accordo prevede, inoltre, un aumento del contributo a carico dell’azienda, in favore del Fondo Pensione Arco, dello 0,20% (0,10% dal 1° luglio 2026 e 0,10% dal 1° gennaio 2028) . Tale contributo dovrà essere versato in 2 tranches, portando il totale al 2%.

Dal 1° gennaio 2026 il suddetto rinnovo prevede, in merito all’Assistenza Sanitaria Altea, un incremento di 5,00 euro mensili a carico delle aziende, portando il totale a 15,00 euro. Tale incremento permette ai lavoratori di accedere ad un migliore piano sanitario.

Sia i sindacati che le Parti datoriali hanno espresso piena soddisfazione per l’accordo raggiunto.

 

CCNL Enti Locali: siglata la pre-intesa del contratto



Previsti aumenti economici, nuovi diritti e maggiori tutele


Il 3 novembre 2025 le Parti sociali hanno firmato la pre-intesa di rinnovo per il contratto del comparti Enti Locali per il triennio 2022-2024. 


Tra le novità previste, l’intesa introduce la possibilità di articolare le 36 ore su 4 giorni e il riconoscimento del buono pasto anche ai lavoratori in smart working.


Vengono, inoltre, ampliate le tutele per i dipendenti in tema di maternità, paternità, congedi e benessere lavorativo. Uno degli interventi più significativi è la previsione del patrocinio legale a carico dell’ente in tutti i gradi di giudizio per i dipendenti che subiscono aggressioni da parte di terzi durante lo svolgimento delle proprie mansioni.


Sul fronte economico, il contratto prevede incrementi retributivi medi mensili pari a 136,76 euro lordi per tredici mensilità, pari al 5,78% sul monte salari 2021, che integrato dello 0,22% per il trattamento accessorio arriva a circa 140,00 euro mensili.


Si riportano di seguito i nuovi valori tabellari.






















Area Dal 1.1.2024 Dalla decorrenza del conglobamento indennità di comparto
Funzionari ed Elevata Qualificazione 24.941,67 25.114,11
Istruttori 22.986,59 23.138,75
Operatori Esperti 20.452,55 20.583,23
Operatori 19.645,43 19.753,07

 

Nuovo bonus mamme: altre istruzioni dall’INPS

Precisati i termini di presentazione delle domande (INPS, messaggio 31 ottobre 2025, n. 3289).

Dopo la recente circolare n. 139/2025, l’INPS fornisce ulteriori istruzioni in materia di integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli, fornendo ulteriori istruzioni per la presentazione delle domande. In particolare, facendo seguito alle istruzioni già fornite con la circolare n. 139/2025, l’Istituto precisa ulteriormente quali sono i termini di presentazione delle domande.

Infatti, considerato che il termine per la presentazione delle domande (40 giorni dalla data di pubblicazione della citata circolare n. 139/2025) scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, o entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.

Il servizio per l’invio delle domande è accessibile sul sito istituzionale dell’INPS, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”. Le lavoratrici interessate possono inoltrare l’istanza anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Successivamente, nell’ambito del medesimo servizio, è possibile accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.